IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visto l'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10; 
  Visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto l'art. 1, comma 1, lettera ii), della legge 12 gennaio  1991,
n. 13; 
  Considerata l'opportunita' di rinviare ad  un  successivo  separato
decreto   gli   aspetti   concernenti   gli   impianti   termici   di
climatizzazione  estiva,  nonche'  la   rete   di   distribuzione   e
l'adeguamento delle infrastrutture di trasporto, di  ricezione  e  di
stoccaggio delle fonti di energia; 
  Sentiti in qualita' di  enti  energetici:  l'ENEA,  l'ENEL,  l'ENI;
ritenuto che i predetti pareri, ai sensi degli articoli 16 e 17 della
legge 7 agosto 1990, n. 241, possono intendersi sostitutivi anche  di
quello del CNR, considerata la mancata risposta di tale Ente entro il
termine di novanta  giorni  dalla  richiesta  e  tenuto  conto  della
equipollente qualificazione e capacita' tecnica dell'ENEA,  dell'ENEL
e dell'ENI nello specifico campo della ricerca energetica; 
  Sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in
sede di Conferenza dei presidenti  delle  regioni  e  delle  province
autonome; 
  Sentiti la CONFINDUSTRIA, la CONFARTIGIANATO, la CNA, la Lega delle
cooperative,  l'ANCE,  l'ANIMA,  l'ANIT,   l'ASSOCALOR,   l'ASSISTAL,
l'ANPAE, l'ANCI, la CISPEL, l'ANIACAP, il SUNIA,  l'AIACI,  l'AICARR,
quali  associazioni  di  categorie  interessate,  e  la  FIRE   quale
associazione di  istituti  nazionali  operanti  per  l'uso  razionale
dell'energia, sentiti inoltre  l'UNI,  il  CTI,  il  CIG,  l'ATI,  il
Consiglio nazionale  degli  ingegneri,  il  Consiglio  nazionale  dei
periti industriali, la SNAM, l'AGIP servizi, il CIR; 
  Ritenuto di poter prescindere dai pareri facoltativi  richiesti  ad
ulteriori enti ed associazioni interessati al settore e non pervenuti
nel termine di novanta giorni dalla richiesta; 
  Tenuto conto di tutti i pareri pervenuti e respinte le osservazioni
ritenute non pertinenti o comunque non coerenti  con  la  complessiva
impostazione del provvedimento e  con  le  posizioni  espresse  dalla
maggioranza degli enti ed associazioni interpellati; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato,  espresso  nell'adunanza
generale del 28 gennaio 1993; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 6 agosto 1993; 
  Sulla  proposta  del  Ministro  dell'industria,  del  commercio   e
dell'artigianato; 
 
                                EMANA 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
                            (Definizioni) 
 
  1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si intende: 
    a) per "edificio", un sistema costituito dalle strutture edilizie
esterne che delimitano uno spazio di volume definito, dalle strutture
interne che ripartiscono  detto  volume  e  da  tutti  gli  impianti,
dispositivi tecnologici ed arredi che si trovano al suo  interno;  la
superficie esterna che delimita un edificio puo' confinare con  tutti
o alcuni di questi elementi: l'ambiente esterno,  il  terreno,  altri
edifici; 
    b)  per  "edificio  di  proprieta'  pubblica",  un  edificio   di
proprieta' dello Stato, delle Regioni, degli Enti Locali, nonche'  di
altri Enti Pubblici, anche economici, destinato sia allo  svolgimento
delle attivita' dell'Ente, sia ad altre  attivita'  o  usi,  compreso
quello di abitazione privata; 
    c) per "edificio adibito ad uso pubblico", un edificio nel  quale
si svolge, in tutto o in parte,  l'attivita'  istituzionale  di  Enti
pubblici; 
    d) per "edificio di nuova  costruzione",  salvo  quanto  pervisto
dall'articolo 7 comma 3, un edificio per il  quale  la  richiesta  di
concessione edilizia sia stata presentata successivamente  alla  data
di entrata in vigore del regolamento stesso; 
    e) per "climatizzazione invernale", l'insieme di funzioni atte ad
assicurare, durante il periodo  di  esercizio  dell'impianto  termico
consentito dalle disposizioni del presente regolamento, il  benessere
degli occupanti mediante il controllo,  all'interno  degli  ambienti,
della temperatura e, ove presenti dispositivi idonei, della umidita',
della portata di rinnovo e della purezza dell'aria; 
  f) per "impianto termico", un impianto tecnologico  destinato  alla
climatizzazione degli ambienti con o senza produzione di acqua  calda
per usi igienici e sanitari o alla sola produzione  centralizzata  di
acqua calda per gli stessi usi, comprendente i sistemi di produzione,
distribuzione e  utilizzazione  del  calore  nonche'  gli  organi  di
regolazione e di  controllo;  sono  quindi  compresi  negli  impianti
termici gli impianti individuali di riscaldamento,  mentre  non  sono
considerati impianti  termici  apparecchi  quali:  stufe,  caminetti,
radiatori individuali, scaldacqua unifamiliari; 
    g) per "impianto termico di  nuova  installazione",  un  impianto
termico installato in un  edificio  di  nuova  costruzione  o  in  un
edificio o porzione di edificio antecedentemente  privo  di  impianto
termico; 
    h)  per  "manutenzione  ordinaria  dell'impianto   termico",   le
operazioni specificamente previste nei libretti d'uso e  manutenzione
degli apparecchi e componenti che possono essere effettuate in  luogo
con strumenti ed attrezzature di corredo agli apparecchi e componenti
stessi e che comportino l'impiego di attrezzature e di  materiali  di
consumo d'uso corrente; 
    i) per "manutenzione straordinaria  dell'impianto  termico",  gli
interventi atti a ricondurre il funzionamento dell'impianto a  quello
previsto  dal  progetto  e/o  dalla  normativa  vigente  mediante  il
ricorso, in tutto o in parte, a mezzi, attrezzature,  strumentazioni,
riparazioni, ricambi di parti, ripristini, revisione  o  sostituzione
di apparecchi o componenti dell'impianto termico; 
  j) per "proprietario dell'impianto termico", chi  e'  proprietario,
in tutto o in parte,  dell'impianto  termico;  nel  caso  di  edifici
dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio e
nel caso di soggetti diversi dalle persone fisiche gli obblighi e  le
responsabilita'  posti  a  carico  del  proprietario   dal   presente
regolamento sono da intendersi riferiti agli Amministratori; 
    l) per "ristrutturazione di un impianto termico", gli  interventi
rivolti  a  trasformare  l'impianto  termico  mediante   un   insieme
sistematico di opere che comportino la modifica sostanziale  sia  dei
sistemi di produzione che di distribuzione del calore;  rientrano  in
questa categoria anche  la  trasformazione  di  un  impianto  termico
centralizzato   in   impianti   termici   individuali   nonche'    la
risistemazione impiantistica nelle singole unita' immobiliari o parti
di  edificio  in  caso  di  installazione  di  un  impianto   termico
individuale previo distacco dall'impianto termico centralizzato; 
    m) per "sostituzione di un generatore di calore", la rimozione di
un vecchio generatore e l'installazione di un altro  nuovo  destinato
ad erogare energia termica alle medesime utenze; 
  n) per "esercizio  e  manutenzione  di  un  impianto  termico",  il
complesso di operazioni che comporta l'assunzione di  responsabilita'
finalizzata alla  gestione  degli  impianti  includente:  conduzione,
manutenzione ordinaria e  straordinaria  e  controllo,  nel  rispetto
delle norme in materia di  sicurezza,  di  contenimento  dei  consumi
energetici e di salvaguardia ambientale; 
    o) per "terzo responsabile dell'esercizio  e  della  manutenzione
dell'impianto termico", la persona fisica o giuridica che, essendo in
possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti e comunque di
idonea capacita' tecnica, economica, organizzativa, e'  delegata  dal
proprietario ad assumere  la  responsabilita'  dell'esercizio,  della
manutenzione e dell'adozione delle misure necessarie al  contenimento
dei consumi energetici; 
  p)  per  "contratto  servizio  energia",  l'atto  contrattuale  che
disciplina l'erogazione dei beni e servizi necessari a  mantenere  le
condizioni di comfort negli edifici nel rispetto delle vigenti  leggi
in  materia  di  uso  razionale  dell'energia,  di  sicurezza  e   di
salvaguardia dell'ambiente, provvedendo nel contempo al miglioramento
del processo di trasformazione e di utilizzo dell'energia; 
  q) per "valori nominali" delle potenze e dei rendimenti di  cui  ai
punti successivi, quelli dichiarati e garantiti dal  costruttore  per
il regime di funzionamento continuo; 
    r) per "potenza termica del focolare" di un generatore di calore,
il  prodotto  del  potere  calorifico  inferiore   del   combustibile
impiegato e della  portata  di  combustibile  bruciato;  l'unita'  di
misura utilizzata e' il kW; 
    s) per  "potenza  termica  convenzionale"  di  un  generatore  di
calore, la potenza  termica  del  focolare  diminuita  della  potenza
termica persa al camino; l'unita' di misura utilizzata e' il kW; 
    t) per "potenza termica utile" di un  generatore  di  calore,  la
quantita'  di  calore  trasferita  nell'unita'  di  tempo  al  fluido
termovettore,  corrispondente  alla  potenza  termica  del   focolare
diminuita  della  potenza  termica   scambiata   dall'involucro   del
generatore con l'ambiente e della potenza termica  persa  al  camino;
l'unita' di misura utilizzata e' il kW; 
    u) per  "rendimento  di  combustione",  sinonimo  di  "rendimento
termico convenzionale" di un generatore di calore, il rapporto tra la
potenza termica convenzionale e la potenza termica del focolare; 
    v) per "rendimento termico utile" di un generatore di calore,  il
rapporto tra la potenza  termica  utile  e  la  potenza  termica  del
focolare; 
    w) per "temperatura dell'aria in  un  ambiente",  la  temperatura
dell'aria  misurata  secondo  le  modalita'  prescritte  dalla  norma
tecnica UNI 5364; 
    z) per "gradi giorno" di una localita', la somma, estesa a  tutti
i giorni di un periodo annuale convenzionale di riscaldamento,  delle
sole   differenze   positive   giornaliere   tra    la    temperatura
dell'ambiente, convenzionalmente fissata a  20°C,  e  la  temperatura
media esterna giornaliera; l'unita' di misura utilizzata e' il  grado
giorno (GG). 
 
          Avvertenza: 
            Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto  ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge alle quali  e'  operato
          il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti. 
          Nota al titolo: 
          - L'art. 4, comma 4, della legge  9  gennaio  1991,  n.  10
          (Norme per l'attuazione del Piano energetico  nazionale  in
          materia  di  uso  razionale  dell'energia,   di   risparmio
          energetico  e  di  sviluppo  delle  fonti  rinnovabili   di
          energia),  pubblicata  nel  supplemento   ordinario   dalla
          Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 13 del 16  gennaio
          1991, cosi' recita: "Entro centottanta giorni dalla data di
          entrata in vigore della presente  legge,  con  decreto  del
          Presidente della Repubblica, adottato previa  deliberazione
          del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio
          di Stato, su  proposta  del  Ministro  dell'industria,  del
          commercio e dell'artigianato,  sentiti  il  CNR,  gli  enti
          energetici, le regioni e le province autonome di  Trento  e
          di  Bolzano,   nonche'   le   associazioni   di   categoria
          interessate  e  le  associazioni  di   istituti   nazionali
          operanti per l'uso  razionale  dell'energia,  sono  emanate
          norme  per  il  contenimento  dei   consumi   di   energia,
          riguardanti in  particolare  progettazione,  installazione,
          esercizio  e  manutenzione  degli  impianti  termici,  e  i
          seguenti aspetti:  determinazione  delle  zone  climatiche;
          durata  giornaliera  di  attivazione  nonche'  periodi   di
          accensione  degli  impianti  termici;  temperatura  massima
          dell'aria  negli  ambienti   degli   edifici   durante   il
          funzionamento degli impianti termici; rete di distribuzione
          e  adeguamento  delle  infrastrutture  di   trasporto,   di
          ricezione e di stoccaggio delle fonti di energia al fine di
          favorirne l'utilizzazione da parte degli operatori pubblici
          e privati per le finalita' di cui all'art. 1". 
          Note alle premesse: 
          - L'art. 87, comma quinto, della  Costituzione,  conferisce
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore  di  legge  e  i
          regolamenti. 
          - Per il testo dell'art. 4, comma 4, della legge n. 10/1991
          si veda in nota al titolo. 
          -  Il  comma  1,  dell'art.  17  della  legge  n.  400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza del Consiglio  dei  Ministri)  prevede  che  con
          decreto   del   Presidente   della    Repubblica,    previa
          deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere
          del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro  novanta
          giorni dalla richiesta, possano essere emanati  regolamenti
          per: 
            a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi; 
            b)  l'attuazione  e  l'integrazione  delle  leggi  e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; 
            c) le materie in cui manchi la  disciplina  da  parte  di
          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
            d)   l'organizzazione   ed   il    funzionamento    delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge; 
            e) l'organizzazione del lavoro ed i  rapporti  di  lavoro
          dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali. 
          Il  comma  4  dello  stesso  articolo  stabilisce  che  gli
          anzidetti regolamenti debbano recare  la  denoninazione  di
          "regolamento", siano adottati previo parere  del  Consiglio
          di Stato, sottoposti al visto ed alla  registrazione  della
          Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. 
          - L'art. 1, comma 1, lettera ii), della  legge  12  Gennaio
          1991, n. 13 (Determinazione degli  atti  amministrativi  da
          adottarsi nella forma  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica), prevede che il  Presidente  della  Repubblica,
          oltre agli atti previsti espressamente dalla  Costituzione,
          emana,  fra  l'altro,  "tutti  gli  atti  per  i  quali  e'
          intervenuta la deliberazione del Consiglio dei Ministri". 
          - Gli articoli 16 e 17 della legge 7 agosto  1990,  n.  241
          (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
          diritto di  accesso  ai  documenti  amministrativi),  cosi'
          recitano: 
          "Art. 16 - 1. Ove debba essere obbligatoriamente sentito un
          organo consultivo, questo deve emettere il  proprio  parere
          entro il termine prefissato da disposizioni di legge  o  di
          regolamento o, in mancanza, non oltre  novanta  giorni  dal
          ricevimento della richiesta. 
          2. In caso di decorrenza del termine senza  che  sia  stato
          comunicato il parere  o  senza  che  l'organo  adito  abbia
          rappresentato  esigenze   istruttorie,   e'   in   facolta'
          dell'amministrazione richiedente di procedere  indipendente
          dall'acquisizione del parere. 
          3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non  si  applicano
          in  caso  di  pareri  che  debbano  essere  rilasciati   da
          amministrazioni   preposte    alla    tutela    ambientale,
          paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini. 
          4. Nel caso  in  cui  l'organo  adito  abbia  rappresentato
          esigenze istruttorie ovvero l'impossibilita',  dovuta  alla
          natura dell'affare, di rispettare il  termine  generale  di
          cui al comma 1, quest'ultimo ricomincia  a  decorrere,  per
          una sola volta,  dal  momento  della  ricezione,  da  parte
          dell'organo  stesso,  delle   notizie   o   dei   documenti
          richiesti, ovvero dalla sua prima scadenza. 
          5. Qualora il parere sia favorevole, senza osservazioni, il
          dispositivo e'  comunicato  telegraficamente  o  con  mezzi
          telematici. 
          6. Gli organi consultivi dello Stato  predispongono  proce-
          dure di particolare urgenza per l'adozione dei pareri  loro
          richiesti". 
          "Art. 17. - 1. Ove per disposizione espressa di legge o  di
          regolamento  sia  previsto  che  per   l'adozione   di   un
          provvedimento debbano essere preventivamente  acquisite  le
          valutazioni tecniche di organi  od  enti  appositi  e  tali
          organi ed enti non provvedano o non rappresentino  esigenze
          istruttorie di competenza  dell'amministrazione  procedente
          nei termini prefissati  dalla  disposizione  stessa  o,  in
          mancanza,  entro  novanta  giorni  dal  ricevimento   della
          richiesta, il responsabile del procedimento  deve  chiedere
          le  suddette   valutazioni   tecniche   ad   altri   organi
          dell'amministrazione pubblica o ad enti pubblici che  siano
          dotati di qualificazione e capacita' tecnica  equipollenti,
          ovvero ad istituti universitari. 
          2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica in caso
          di   valutazioni   che   debbano   essere    prodotte    da
          amministrazioni   preposte    alla    tutela    ambientale,
          paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini. 
          3.  Nel  caso  in  cui  l'ente  od   organo   adito   abbia
          rappresentato  esigenze   istruttorie   all'amministrazione
          procedente,  si  applica  quanto  previsto  dal   comma   4
          dell'art. 16".